Pergolati, tettoie, gazebi, pergotende e verande sono una serie di elementi che possono essere messi su terrazzi e giardini che si differenziano tra di loro per alcune caratteristiche che dovresti conoscere.
Perché dovresti conoscere queste differenze? Perché determinano la possibilità o meno di essere realizzati e la necessità di farlo con un procedimento edilizio o meno.
Partiamo da un punto (purtroppo) fermo: gli adempimenti legati alla realizzazione di pergolati, tettoie, gazebi, verande e pergotende sono qualcosa di fumoso.
Il motivo è che si tratta di elementi edilizi marginali e lo stesso legislatore non è mai stato molto chiaro sulla definizione di questi elementi, demandando spesso alle amministrazioni locali tale compito.
Quindi quasi sempre bisogna fare riferimento ai regolamenti edilizi locali per trovare qualche informazione. E questi regolamenti edilizi variano da Comune a Comune…quindi quello che per un Comune può essere un pergolato per un altro è un gazebo…
Ti faccio un esempio.
Non so se ti sei interessato delle detrazioni fiscali, in particolare del superbonus. Comunque ad un certo punto viene fuori che rientrano nelle detrazioni fiscali anche i “pergolati fotovoltaici”.
Se tu provassi a presentare una pratica edilizia per realizzare un pergolato fotovoltaico a Salerno (la città dove vivo e lavoro attualmente) ti verrebbe bocciata. Perché qui il pergolato deve obbligatoriamente essere aperto superiormente (cioè ci deve piovere dentro…) e la presenza dei pannelli fotovoltaici costituisce una copertura.
Quindi niente “pergolati fotovoltaici” a Salerno?
No tutt’altro: solo che devi chiamarli “gazebi fotovoltaici”…perché il gazebo è per definizione coperto e quindi va bene.
Oh intendiamoci: a Salerno non sono usciti di testa, questa interpretazione ha un fondo di ragione. Ma non c’è dubbio che il fatto che manchi una terminologia comune per questi elementi crei confusione.
Anche per i tecnici alle volte l’interpretazione è complessa, figuriamoci per un semplice proprietario di casa che vuole realizzare uno di questi lavori nel suo terrazzo o giardino.
COSA DICE IL CONSIGLIO DI STATO
Un po’di ordine l’ha fatto il Consiglio di Stato nel 2017, con una sentenza relativa ad una causa in cui si parlava di un abuso legato ad un pergolato.
A noi non interessa la vicenda in sé (che tra l’altro è relativa ad un presunto abuso realizzato in provincia di Salerno) ma il fatto che in questa sentenza il giudice si è preso la briga di mettere nero su bianco le definizioni di pergolati, tettoie, gazebi, pergotende e verande, oltre che i vari regimi autorizzativi.
Siccome mi pare fatta bene e concordo con quasi tutto quello che c’è scritto, partiremo da questa sentenza per mettere nero su bianco queste definizioni. Se ti interessa approfondire è la numero 306 del 2017.
LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ESTERNE
Quello che ci interessa si trova nella premessa della sentenza 306/2017. Sebbene il giudice che l’ha scritta non sia un tecnico, ha fatto un’analisi puntuale e corretta della situazione e quindi vale la pena leggere quali sono le sue conclusioni.
Come abbiamo anticipato possiamo individuare cinque tipologie di strutture esterne:
- Pergolato
- Tettoia
- Gazebo
- Pergotenda
- Veranda
Pergolato
«Il pergolato costituisce una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone.
Il pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi.
Quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.»
All’interno della sentenza si richiama un’altra sentenza del Consiglio di Stato, la n. 5409 del 29 settembre 2011 (Consiglio di Stato, Sezione IV):
«Il pergolato ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni.»
Riassumiamo quindi le caratteristiche del pergolato:
- Il pergolato ha la funzione di adornare giardini e terrazze e creare ombreggiamento;
- Il pergolato è costituito da una struttura leggera che deve essere aperta su tre lati e anche superiormente, adatta a far crescere rampicanti;
- Non deve avere fondazioni e deve essere facilmente amovibile;
- Non necessita di permesso di costruire o altro titolo edilizio.
Su quest’ultimo aspetto però non sono pienamente d’accordo. Dobbiamo fare un chiarimento.
Procedimenti edilizi
In linea di principio concordo sul fatto che per realizzare un pergolato non serva un permesso di costruire, però non è vero che non serve nessuna pratica edilizia. O meglio: non serve sempre.
(E tra l’altro non è vero che può sempre essere realizzato e che può essere fatto senza limitazioni…)
Partiamo da un presupposto: installando un pergolato stai in qualche modo realizzando una trasformazione del territorio, almeno semi-permanente (per quanto minima). Perché se è vero che non vai a realizzare fondazioni è anche vero che non stai mettendo una tenda che la sera chiudi e ti metti in casa.
Detto ciò esiste dal 2018 un documento chiamato “glossario dell’edilizia libera” in cui sono riportate tutte le opere che possono essere realizzate senza nessuna pratica edilizia.
A pagina 9 di questo documento troviamo tra le opere:
«Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo»
Se rispetta queste caratteristiche puoi realizzare il pergolato senza nessuna pratica edilizia.
Ma quali sono queste “limitate dimensioni”?
Naturalmente non viene detto…bisogna ancora una volta fare riferimento a regolamenti edilizi Comunali e al buon senso delle persone (giustamente la legge ha deciso di lasciare una zona grigia, come se non ce ne fossero abbastanza).
Poi c’è la questione del “non stabilmente infisso al suolo”. Cosa vuol dire? Che prendo un pergolato magari di legno e lo appoggio a terra?
Sì per carità, può essere…con delle zavorre si può fare. Ma personalmente ho visto per lo più pergolati che sono stabilmente infissi al suolo con tiranti, viti, resine o qualsiasi altra cosa.
E in questi casi una pratica edilizia serve: solitamente si parla di una SCIA (non la CILA per quanto mi riguarda).
In realtà sai cosa devi fare per capire se ci vuole o meno una pratica edilizia per il pergolato che vuoi montare in giardino?
Prenditi il regolamento edilizio del tuo Comune e studiatelo.
E se sul regolamento non trovi nulla telefona all’ufficio tecnico comunale e chiedi.
Ma la cosa migliore è sempre questa: trovati un tecnico (non un rivenditore di pergole mi raccomando!) e chiedigli quanto meno una consulenza. Meglio se gli affidi il progetto della pergola.
Comunque non abbiamo finito in quanto a burocrazia.
Procedimenti strutturali
Installando un pergolato stai realizzando a tutti gli effetti una struttura. Struttura sotto cui si dovranno stare delle persone.
Quando si realizza una struttura solitamente bisogna ottenere un’autorizzazione specifica dal Genio Civile. E naturalmente presentare grafici e calcoli strutturali per ottenere l’autorizzazione.
Per i pergolati è necessario?
La risposta è NI.
Nel senso che come principio, data la tipologia di struttura con cui sono solitamente realizzati i pergolati e date le loro dimensioni modeste, possono essere classificati come strutture “non rilevanti”, quindi non soggette ad autorizzazione del Genio Civile.
Ora non ti voglio tediare con estratti di leggi che rimandano ad altre leggi che rimandano ad altre leggi. Questa interpretazione è data dalla lettura combinata del d.pr. 380/2001 (articolo 94) e del decreto del MIT del 30 aprile 2020.
Ma detto ciò l’individuazione e le caratteristiche delle strutture “non rilevanti” è sostanzialmente demandato alle Regioni, che dovrebbero aver predisposto degli elenchi specifici. Quindi in una Regione potrebbe essere necessario e in un’altra no.
Solitamente non è necessaria ma io non ci metto la mano sul fuoco.
Procedimenti paesaggistici
Infine se casa tua si trova in una zona tutelata paesaggisticamente, per installare un nuovo pergolato devi ottenere l’autorizzazione paesaggistica.
A seconda della dimensione del pergolato l’autorizzazione può essere ottenuta con procedimento semplificato (fino 30mq) oppure normale (oltre 30mq).
Il semplificato dovrebbe essere più rapido e comporta la produzione di meno documenti. Ma è una questione di cui si occuperà il tecnico.
La cosa comunque non è banale perché ogni Comune e ogni Soprintendza fornisce le sue interpretazioni.
Il consiglio è quello che ti ho dato prima: chiedi agli uffici tecnici ma soprattutto rivolgiti ad un tecnico locale.
Una nota a chiusura di questo paragrafo: tutte le riflessioni generiche che abbiamo appena fatto in relazione ai vari procedimenti edilizi/strutturali/paesaggistici valgono pari pari per tettoie e gazebi…nei prossimi paragrafi ti dirò le eventuali varianti per la tipologia specifica di struttura esterna, ma le cose generiche rimangono tali quali.
Tettoia
Come forse hai notato leggendo l’estratto della sentenza che ti ho riportato sopra, ad un certo punto dice che:
«Quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.»
Giusto per capirci: se prendi un pergolato e lo copri, ad esempio con un tavolato e delle tegole, diventa una tettoia.
Quando queste tettoie sono addossate agli edifici (cioè nella gran parte dei casi) determinano uno spazio sottostante detto patio.
Quando una tettoia è autonoma di solito viene classificata come gazebo (ne parliamo nel prossimo paragrafo).
Date le sue caratteristiche la tettoia viene quasi sempre trattata in modo differente rispetto ai pergolati da parte dei vari regolamenti edilizi. Quindi troverai le specifiche disposizioni al loro interno.
Giusto per farti capire la complessità dell’argomento, che si basa su cavilli, ti riporto l’estratto di una recente sentenza del TAR della Campania (toh…pare che qui in Campania costruire manufatti senza pratiche edilizie sia alquanto comune):
«Quando le tettoie incidono sull’assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell’ art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell’aggiunta di un elemento strutturale dell’edificio, con modifica del prospetto, perciò la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo assentibile con semplice DIA, anche in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi»
(T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 29/04/2019, n. 2284)
(NB: qui si parla di DIA perché riguarda un caso abbastanza indietro nel tempo…ora esiste la SCIA)
Gazebo
Il gazebo è un elemento che non ha mai avuto un grande riconoscimento a livello edilizio-urbanistico.
In alcuni regolamenti locali era presente, ma nelle leggi nazionali mai. Almeno fino all’emanazione del glossario dell’edilizia libera di cui abbiamo parlato prima.
Vedremo a breve cosa dice il glossario in merito ai gazebi. Prima vediamo la definizione della sentenza del Consiglio di Stato:
«Il gazebo nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili.
Spesso il gazebo è utilizzato per l’allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.»
Riassumiamo le caratteristiche del gazebo:
- Il gazebo è una struttura isolata, quindi non addossata all’edificio;
- Il gazebo deve essere realizzato in struttura leggera, coperta superiormente e aperta ai lati;
- Può essere chiuso ai lati ma con elementi leggeri e facilmente amovibili;
- Può essere sia temporaneo (cioè amovibile) che fisso.
Per installare un gazebo serve una pratica edilizia?
Il glossario dell’edilizia libera dice che i “Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo” rientrano nell’edilizia libera. Esattamente come i pergolati. Quindi nessuna pratica edilizia.
Però valgono le medesime riflessioni fatte per il pergolato: quando un gazebo ha dimensioni limitate e quando non è stabilmente infisso al suolo?
In questi casi no pratica edilizia…in tutti gli altri sì.
Ma come già detto: vai a vederti i regolamenti edilizi locali per capire quali sono gli obblighi reali nel tuo Comune.
Pergotenda
La sentenza del Consiglio di Stato in merito alla pergotenda è articolata e frammentata. Riportartela significherebbe inserire lunghissimi estratti abbastanza spezzettati, per poi prendere una frase qua e là. Ho preferito riassumerti i punti salienti.
La cosa principale è che la pergotenda viene qualificata come mero arredo esterno.
A patto che:
- sia di modeste dimensioni (toh);
- non modifichi la destinazione d’uso degli spazi esterni;
- sia facilmente ed immediatamente rimovibile.
Con queste caratteristiche la pergotenda rientra nell’edilizia libera: niente pratica edilizia, niente pratica strutturale, niente pratica paesaggistica.
Lo dice anche il glossario dell’edilizia libera che la classifica come: “Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, Copertura leggera di arredo”
Ma cos’è una pergotenda?
Il nome dovrebbe esserti di aiuto: pergola+tenda.
Sostanzialmente sono le classiche tende a sbraccio…quelle che vedi spesso appese alle pareti esterne delle case. Quando a queste viene associata una struttura leggera che la sostiene (con dei montanti a terra sostanzialmente) ecco che diventa pergotenda.
Però attenzione…non deve essere una struttura tipo pergolato (che abbiamo visto sottostare a norme diverse), ma veramente una mera struttura di supporto.
Te lo dico perché purtroppo molti produttori (e clienti finali) hanno sfruttato questa definizione particolare per realizzare dei veri e propri pergolati a cui hanno messo delle tende…che poi sono diventate coperture fisse e che poi hanno chiuso ai lati trasformandole in vere e proprie verande.
Che sono un’altra cosa…
Veranda
La veranda è croce e delizia dell’Italiano.
“metto su una veranda così ho una stanza in più”
Sì ok…però attenzione.
Torniamo alla sentenza del Consiglio di Stato che, parlando della veranda, fa riferimento Regolamento Edilizio Tipo.
Non approfondiamo qui cosa sia il Regolamento Edilizio Tipo, ti basti sapere che si tratta di un documento pubblicato nel 2016, è che fornisce una sorta di canovaccio a cui dovranno conformarsi tutti i regolamenti edilizi dei vari Comuni (lo hanno fatto veramente in pochi finora).
Ad ogni modo, anche se non è ancora molto diffuso, ci sono varie definizioni interessanti, tra cui quella di veranda:
«Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili»
A questola sentenza 306/2017 aggiunge:
«La veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. Per questo la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire»
Facciamo il riassunto e poi qualche riflessione:
- La veranda è un locale coperto chiuso ai lati con infissi
- La veranda è un vero e proprio volume urbanistico ed edilizio…è un ambiente in più della casa
- La veranda può essere realizzata solo con il permesso di costruire
Chiaro quindi? La veranda è una stanza in più della casa e richiede permesso di costruire e pagamento del contributo di costruzione. Quando è possibile realizzarla.
Lo so che c’è chi spaccia l’installazione di sistemi apribili sulle terrazze come “senza bisogno di pratiche edilizie”. È una palla. Anche le finestre di casa sono apribili… per caso camera tua non è un volume della casa?
Altra cosa: se la veranda chiude con un infisso un balcone-terrazzo-loggia non hai bisogno di deposito strutturale. Ma se prevede anche una copertura (vetrata o meno…non importa) stai realizzando una nuova struttura. Quindi progetto strutturale e deposito.
E naturalmente serve sempre l’autorizzazione paesaggistica se l’immobile è in area vincolata.
STRUTTURE ESTERNE? OCCHIO AI REGOLAMENTI EDILIZI
Abbiamo fatto una disamina credo abbastanza completa di tutte le tipologie di strutture esterne che puoi montare in terrazzi, balconi e giardini.
Come avrai capito, sebbene qui abbiamo dato definizioni genericamente valide, anche grazie alla sentenza del Consiglio di Stato a cui abbiamo fatto riferimento più volte, ogni Comune potrebbe rappresentare un mondo a sé stante in merito ad interpretazioni e limitazioni.
Ancora una volta ti faccio un esempio legato a Salerno.
Ad esempio i pergolati possono essere costruiti, ma hanno delle limitazioni sia di superficie massima che di percentuale della superficie di terrazzo (o giardino) occupata. Inoltre devono distaccarsi da tutti gli altri manufatti (quindi anche dagli edifici) di almeno un metro.
Per farti rendere conto della complicazione del tutto mi è capitato che un cliente con una villetta a schiera in zona paesaggistica mi chiedesse di progettargli un pergolato sul terrazzo di copertura.
Dovendo rispettare tutte le limitazioni date dalla norma locale sarebbe uscito un minuscolo pergolato di circa 9mq. E per realizzarlo sarebbe stato necessario un permesso di costruire con relativa autorizzazione paesaggistica.
Quindi probabilmente un anno di tempo per realizzare un brufolo.
Il mio cliente ha (giustamente) rinunciato. Ma se avesse ascoltato le indicazioni del rivenditore di pergole avrebbe commesso un bell’abuso perché “il pergolato non lo fissiamo e quindi è tutto in edilizia libera”.
La morale della favola, in questo periodo di Social Network e facili informazioni, è non andare su Facebook o Instagram o dove vuoi tu a chiedere consigli a sconosciuti su questioni legate a lavori in casa.
Ci sono troppe incognite e non sai se chi ti risponde abbia realmente le competenze per farlo.
Se devi ristrutturare casa/installare una pergola/mettere una veranda devi coinvolgere i giusti professionisti e farlo nel modo corretto.
Ne ho parlato tante volte nel blog, ci ho scritto libri e manuali (trovi i link in giro per il sito). Puoi anche non dare retta a me…ma rivolgiti comunque a dei professionisti (seri). Perché poi sarai tu a piangere quando ti arriveranno multe e ti costringeranno a demolire tutto.
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