I vincitori del premio A’ Design Award & Competition 2019-2020
Il prestigioso premio internazionale A’ Design Award & Competition 2019-2020 si è concluso e ha comunicato i progetti vincitori per il contest. Nei mesi scorsi vi abbiamo raccontato di questo prestigioso premio internazionale (leggi l’articolo di Dettagli Mag suA’ Design Award).
Per l’edizione del 2019-20, la giuria internazionale del premio ha selezionato circa 2095 vincitori provenienti da 107 Paesi appartenenti a 104 diverse discipline del design.
Per visitare il sito ufficiale del premio, cliccate qui.
Le categorie del premio A’ Design Award
Le categorie premiate per gli A’ Design Awards sono ben oltre 100. Tra queste vi sono architettura, interior design, arredamento e oggetti per la casa, illuminazione, elettrodomestici, materiali da costruzione, grafica, comunicazione, moda, tecnologia, prodotti per bambini, per animali e molte altre ancora. Potete scoprire tutte le categorie di premi in questa pagina.
Perché partecipare al concorso A’Design Award
Il premio A’Design Award è uno dei premi di design più influenti al mondo. I vincitori del premio ricevono un trofeo in metallo stampato in 3D e una serie di altri vantaggi: un certificato di eccellenza, la pubblicazione del prodotto nel volume annuale, un’intervista esclusiva pubblicata sul sito web di A’ Design Awards, utilizzo gratuito dei servizi di DesignMediator, un invito gratuito per due persone alla cerimonia di premiazione con serata di gala. In quell’occasione sarà inoltre presentata una mostra con esposti tutti i prodotti vincitori. Oltre a ciò non mancherà una ricca campagna pubblicitaria con interviste e articoli su riviste e portali web volta a promuovere e diffondere i progetti vincitori, la progettazione e stampa di manifesti in formato A2 per le mostre e l’inserimento nelle classifiche mondiali del design.
A questo link potete trovare l’elenco completo dei vantaggi.
I vincitori del premio A’ Design Award 2019-2020
Di seguito vi presentiamo una selezione dei premi assegnati nell’edizione del 2019-2020 che abbiamo scelto nelle categorie: Arredamento e oggetti decorativi per la casa, Architettura, Illuminazione, Interior Space, Dispositivi digitali, Elettrodomestici.
Se desiderate conoscere tutti i vincitori del premio A’Design Awards 2019-2020 vi basta cliccare su questo link.
Partecipa alla prossima edizione del premio A’ Design Award 2020-2021
Terminata l’edizione 2019-2020, è già partita la selezione per il prossimo anno; i designer interessati, gli artisti, gli architetti e le aziende interessate possono registrarsi e presentare le loro opere sul sito di A’ Design Award & Competition, dove possono anche trovare tutte le informazioni riguardanti il concorso. Questo è il link per iscriversi alla prossima edizione del premio.
Di tutto l’arredamento del bagno, il box doccia è forse l’elemento più difficile da scegliere. Ci sono una serie di aspetti “tecnici”, che bisogna tenere in considerazione per scegliere la soluzione migliore, sia estetica che funzionale.
Bisogna scegliere il piatto doccia delle giuste dimensioni e abbinarlo alle pareti doccia in linea con l’ambiente circostante. Il box doccia ha tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio oggetto di arredamento.
Ecco allora qualche suggerimento per scegliere bene box doccia e piatto doccia!
Tutto parte dalle dimensioni del bagno
Tenendo come punto di riferimento principale la dimensione del bagno, ci si può sbizzarrire nella scelta dei vari arredi essendo però sicuri di non sbagliare le varie proporzioni e distanze.
Banalizzando un po’, ma per rendere tutto più chiaro, i bagni si possono classificare in bagni grandi e bagni piccoli.
Un bagno grande ha una forma tipicamente rettangolare e il lato corto misura circa 200 cm; un bagno piccolo invece ha il lato corto di circa 140cm.
I bagni grandi non hanno particolari limitazioni, per i bagni piccoli, invece, bisogna ottimizzare per sfruttare al meglio gli spazi e rendere l’ambiente comodo e accogliente nonostante le ridotte dimensioni.
Il bagno grande
Per un bagno di grandi dimensioni non ci sono vincoli o limitazioni particolari. La distanza tra i sanitari è sufficiente per permettere di scegliere anche un box doccia con apertura con anta a battente (riproduce l’apertura di una porta) senza rischiare di sbattere contro i sanitari.
Oltre alle classiche aperture, è molto bella la parete walk-in: è una parete di cristallo che occupa quasi tutta la lunghezza della doccia: è una soluzione moderna e di grande effetto e che ha però necessità di avere un’entrata di almeno 40cm per permettere alla persona di entrare in doccia agevolmente.
Chi ha a disposizione uno spazio grande, può anche riservare alla zona doccia una dimensione che può arrivare fino a 160×80 e quindi la soluzione con la parete walk-in non ha sicuramente problemi di spazio.
In un bagno così grande puoi anche pensare di non posare un classico piatto doccia ma di prolungare la pavimentazione del bagno anche nella zona doccia e, con l’inserimento di un’apposita canalina per lo scolo dell’acqua e del sifone, ricavare il piatto doccia. In pratica, il box doccia diventa un tutt’uno con il pavimento ed è delimitato dalla parete in cristallo, dalle pareti scorrevoli o, nel caso di un box doccia in nicchia, dalle pareti e dalla porta.
Il bagno piccolo stretto e lungo
Se devi arredare un bagno stretto e lungo la prima cosa da tenere in considerazione è la disposizione dei sanitari. Se, ad esempio, i sanitari fossero davanti alla doccia bisogna scegliere un’apertura che non vada a sbattere contro wc e bidet e che lasci il giusto spazio per utilizzare sia la doccia che i sanitari.
Per maggiore comodità e per sfruttare al meglio lo spazio, la doccia può essere messa ad angolo e ha solitamente una dimensione che va da 80×80 fino a 100×80. In queste misure sono presenti piatti doccia in ceramica ma anche in acrilico o effetto pietra e puoi scegliere se metterlo sopra pavimento o filo pavimento. Quest’ultima modalità è più moderna ed esteticamente più bella.
Una volta scelta la dimensione del piatto doccia, si passa alla scelta del box doccia. Una delle aperture più classiche e che danno meno problemi di spazio è l’apertura scorrevole ad angolo: le due porte scorrono verso l’interno del piatto doccia e occupano quindi poco spazio. Evitano anche il fastidioso sgocciolamento fuori dal box doccia.
Un’altra apertura che piace particolarmente è l’apertura a soffietto: è una soluzione salva spazio un po’ diversa dal solito e, rispetto alle ante scorrevoli, è più facile da pulire.
Se vuoi lustrarti un po’ gli occhi puoi andare a dare un’occhiata ai box doccia Inda: sono di ottima qualità e anche molto belli. I modelli e le finiture tra cui scegliere sono molte e troverai sicuramente la soluzione ideale anche per il tuo bagno!
Sono prodotti di qualità medio-alta e che hanno, su richiesta, la possibilità di avere sui cristalli il trattamento anti calcare. Si tratta di un trattamento preventivo che viene fatto sulle lastre di cristallo che diventeranno poi i lati di un box doccia e che serve per proteggerle dai depositi ferrosi e di calcare presenti nell’acqua. Il costo del box doccia lievita un pochino, ma è una spesa che vale la pena valutare perché agevola la pulizia dei cristalli e li mantiene “in salute” più a lungo.
Se state leggendo questo articolo è perchè siete alla ricerca di qualche informazione in più sulla carta da parati per bagno,
continue indagi su internet che non convincono,
“forse non è il rivestimento adatto”, “forse è meglio piastrellare”,
magari non siete sicuri che possa essere la scelta giusta per voi e la paura che non possa resistere in un ambiente umido a contatto con l’acqua vi frena.
Insomma , avete bisogno di qualche spunto in più .
Perfetto, oggi sono qui per questo, per darvi una dritta su questo argomento.
Per farlo mi sono avvalsa della gentilezza dell’ Architetto Giorgia Congiu, fondatrice di Carta Da Parati Artistica alla quale ho fatto una breve intervista.
Carta da Parati per bagno :
la parola ell’esperto
Buongiorno Giorgia, prima di tutto grazie mille per la collaborazione!
Partiamo con le domande:
L: Che differenza cè tra la carta da parati tradizionale e quella adatta al bagno?
G: La carta da parati che noi proponiamo per le pareti è un rivestimento in tnt con supeficie vinilica, lavabile ma non totalmente impermeabile.
Per i bagni proponiamo la fibra di vetro, un rivestimento impermeabile e molto resistente, che, in caso di posa in pareti soggette ad acqua, viene ulteriormente impermeabilizzato con una resina trasparente.
L: La carta da parati per bagno può essere messa anche a contatto con l’acqua, quindi ad esempio nella doccia?
G: Si assolutamente, la finitura in resina la rende totalmente impermeabile
L: La carta da parati può essere applicata su piastrelle esistenti?
G: Si, bisogna utilizzare un prodotto autolivellante in modo che non si vedano i punti con le fughe.
L: Costa meno rivestire con carta da parati per bagno o con piastrelle o resina?
G:Dipende dai materiali che si scelgono,non è sicuramente un lavoro economico.
Ma se al posto della carta da parati si posano delle piastrelle da 800€/mq costa sicuramente meno mettere la carta
L: Consiglia la carta da parati in cucina? che tipo di carta è adatto?
G: Nella cucina, così come in bagno, consiglio la fibra di vetro con resina,
impermeabile e facilmente lavabile con i classici prodotti per l’igiene di questo ambiente.
E’ perfetta anche dietro al piano cottura
L: si può facilmente cambiare? nel senso se domani mi stanco di quella che ho fatto applicare è un lavoro complicato sostituirla?
G:Per quanto riguarda il tnt è abbastanza semplice rimuoverla, per la fibra di vetro è più complesso per via anche dello strato di resina superficiale.
Adesso delle domande dirette un pò più al suo lavoro:
L: In base a cosa sceglie i soggetti per la sua carta da parati?
segue dei trend oppure semplicemente il suo gusto?
G: Entrambi,
cerco di seguire i trend,
chiaramente se va di moda qualcosa che a me non piace non lo propongo.
L:Può essere personalizzata la carta da parati o richiederebbe dei costi esagerati per la produzione di pochi rotoli?
G:Le nostre carte sono tutte personalizzate parete per parete, non abbiamo rotoli pronti, ogni immagine viene creata in base alle misure della parete da rivestire.
L: Secondo lei qual’è il modo giusto per abbellire con la carta da parati? Meglio decorare una o più pareti?
G: Io preferisco decorare una sola parete, chiaramente molto dipende dalla forma delle stanze e dal tipo di stanza.
In generale, proprio per deformazione professionale, preferisco non eccedere, cerco di togliere invece che aggiungere.
L: Lei trova diffidenza generale nell’acquisto di carta da parati per bagno e cucina o il problema di fondo è che viene poco proposta, magari proprio da noi arredatori ?
G: Credo che ci sia molta diffidenza e poca formazione al riguardo.
La nostra azienda lavora benissimo con architetti e interior, aperti alle novità, gli arredatori (intersi come venditori di mobili) hanno difficoltà a sperimentare nuovi prodotti.
Io cerco di dare più informazioni possibili ma mi rendo conto che,
mentre un architetto che propone la carta nei suoi progetti convince il cliente,
l’arredatore ,che non crede nel prodotto, non chiude la vendita.
Questa breve intervista all’Architetto Giorgia Congiu è terminata qui,
sperando che sia stata utile a cancellare qualche vostro dubbio.
In conclusione :
TNT : tessuto non tessuto , è un prodotto a base di resina e fibre sintetiche o cellusa e fibre tessili , rinforzate da un collante e può avere superficie vinilica
VINILICA: formata da due strati, il lato decorato in vinile (lavabile ma non idoneo a contatto con l’acqua) e sul retro il Tnt
FIBRA DI VETRO: realizzato con speciali filati ottenuti mediante la fusione del vetro ad alte temperature, adatto a pareti umide e al contatto con l’acqua
Dunque,
non si tratta semplicemente di “carta da parati” per bagno,
forse la diffidenza nasce proprio dal modo in cui viene chiamato questo rivestimento decorativo ,
Un bel bouquet di fiori freschi recisi è sempre una gioia per gli occhi, e porta in casa una nota di colore e un lieve profumo. Ma come fare perché durino più a lungo? Ecco alcuni piccoli trucchi da mettere in pratica.
I fiori freschi recisi portano un tocco di colore e di allegria in casa, decorano con eleganza e leggerezza e a volte emanano un lieve profumo.
Un bouquet di peonie, per esempio, è di una bellezza impareggiabile, ed è adatto a chi ha gusti romantici. Per chi ha gusti più semplici e rustici, sono perfetti i mazzetti di fiori di campo, di diverso tipo e colore, magari accostati a steli d’erba, rametti o spighe.
Il problema è che i fiori recisi sono davvero effimeri, la loro bellezza svanisce in pochi giorni, e noi ci ritroviamo con un vaso riempito di fiori avvizziti.
Qual’è il segreto per avere un bouquet fresco più a lungo? Ora vi svelo qualche piccolo trucco, ma prima debbo sottolineare una cosa: tutte le cose, per durare, hanno bisogno di cure. E i fiori freschi recisi non fanno eccezione.
Come fare durare più a lungo i fiori recisi
Usate sempre un vaso perfettamente pulito e disinfettato. Potete usare una semplice miscela di acqua e aceto, che ha anche il vantaggio di rimuovere le macchie di calcare, rendendo il vaso brillante e trasparente.
Riempite il vaso con acqua fresca di rubinetto, calcolando che il livello non deve superare la metà della lunghezza degli steli.
Aggiungete all’acqua un cucchiaino da caffè di zucchero oppure, se il fioraio ve la fornisce insieme al bouquet, un po’ di polverina nutriente. Potete anche immergere una monetina di rame, che evita la nascita dei funghi e la schiusa di eventuali larve di zanzara, oltre a mezzo cucchiaino di candeggina, per ridurre la formazione di microrganismi.
Lasciate riposare l’acqua mentre preparate i fiori. Calcolate, in base all’altezza del vaso e alla forma che volete dare al vostro bouquet, il punto in cui recidere lo stelo. Non tagliatelo troppo, perché nei giorni successivi dovrete ripetere l’operazione e gli steli risulterebbero alla fine troppo corti. Tagliate gli steli servendovi di un paio di cesoie pulite e affilate, con un taglio netto in diagonale, per consentire al fiore di assorbire più acqua. Un trucco i più: tagliate gli steli tenendoli sott’acqua, magari in un catino o nel lavandino. Vedrete che risultati!
Togliete tutte le foglie nella parte bassa dello stelo, cosicché non si trovino sotto il livello dell’acqua, con il rischio che macerino e formino batteri.
Cambiate l’acqua tutti i giorni, seguendo i punti da 1 a 3, e accorciate gli steli ogni 3-4 giorni. Se fa caldo, vaporizzate i fiori con un po’ d’acqua.
Il vostro vaso di fiori freschi recisi è pronto! Non mettetelo alla luce diretta del sole e nelle correnti d’aria, e deliziatevi della sua vista.
La freschezza dei fiori comincia dall’acquisto
Come ben sa chi mi segue, adoro i fiori, tanto da farne il soggetto principale dei miei dipinti, e per ritrarli spesso acquisto dei bouquet. Per questo sono diventata pignola nel curare i fiori, prima e dopo l’acquisto, anche perché un bel bouquet ha un certo costo.
Per legge i fiori sono divisi in tre categorie, in base alla grossezza del fiore, al numero di petali, alla lunghezza dello stelo: extra, prima scelta e seconda scelta. Per verificare la freschezza dei fiori controllate sempre l’aspetto dei fiori e delle foglie. Gli steli devono essere dritti e turgidi, nessuna parte deve presentare ammaccature, segni di avvizzimento della presenza di parassiti.
Un dilemma che mi pongo spesso è quello sulla scelta dei boccioli o dei fiori aperti. Per esperienza i boccioli troppo chiusi non riescono a sbocciare in vaso, e avvizziscono ancora in boccio. I fiori troppo aperti, invece, cominciano quasi subito a perdere le foglie, soprattutto se si tratta di rose, peonie, tulipani. L’ideale è sempre una via di mezzo.
Il mio consiglio è quello di acquistare i vostri fiori freschi da un fioraio di fiducia, che garantisca la qualità del prodotto. In alternativa potete recarvi ai chioschi o trovare una bancarella al mercato. Una buona alternativa, soprattutto se non ci sono fiorai di un certo livello vicino a casa, è ordinare i fiori on line.
Per esempio se cercate un fioraio a Firenze e non avete tempo o voglia di uscire, cercate sul web e sicuramente troverete un fioraio o un distributore che effettua la consegna a domicilio. Potreste obiettare che non si può controllare la qualità dei fiori, ma questo problema si risolve rivolgendosi a distributori che abbiano una chiara politica di rimborso in caso il prodotto acquistato non sia conforme.
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Home tour in un meraviglioso loft in Germania. Il locale industriale ristrutturato della fotografa tedesca è un mix perfetto arredato con icone di design e mobili vintage.
Non capita spesso di imbattersi in una casa unica come questa. Noi l’abbiamo segnata nella nostra bacheca Pinterest alcuni anni fa, ma solo di recente è tornata tra le nostre ispirazioni, per un lavoro che stiamo svolgendo ed è ancora incredibilmente attuale!
Queste immagini provengono dalla casa della fotografa Petra Reger, che con il marito Eddie ha ristrutturato questo locale industriale in Germania. La ristrutturazione è durata poco, perché l’edificio era in buone condizione e perché hanno scelto di mantenere il più possibile la distribuzione originale. Il risultato è una spettacolare casa per la famiglia, ma anche un studio fotografico e una perfetta location da affittare per i set fotografici.
Grandi e numerose finestre ad arco lasciano trasparire il passato non residenziale dell'edificio, in cui si trova questo fantastico loft tedesco. La veranda che si affaccia sul cortile, lo spazio giorno molto ampio e la luce che filtra attraverso la parete vetrata che divide il soggiorno dalla cucina aiutano a contribuire al fascino dal carattere industriale senza tempo del luogo.
La combinazione bianco e nero è l’ideale nella progettazione di un loft: è uno schema di colori moderno, che aggiunge eleganza e sobrietà agli interni, creando ambienti dal fascino semplice, ma molto scenico.
La base in bianco e nero qui è perfettamente mitigata dal calore degli elementi in legno. Le assi del pavimento originali sono state rimosse, ma quelle meglio conservate sono state restaurate e riutilizzate per mobili e mensole. Un nuovo pavimento in resina grigio chiaro e i serramenti neri delle pareti vetrate e delle porte vetrate esistenti si abbinano alle lampade industriali e ai lampadari di cristallo, ai mobili e agli accessori vintage. Un mix di industriale, design e retrò perfettamente riuscito.
In questa casa troviamo alcuni dei must degli ultimi anni come il divano in lino Ghost di Gervasoni disegnato da Paola Navone, il tavolo in legno grezzo, e le vetrate in stile industriale.
Molte volte in questi anni abbiamo visto inserire nelle abitazioni vetrate industriali, per separare la cucina dal resto della zona giorno o negli appartamenti più piccoli, dalla camera da letto. E’ un modo sempre interessante e funzionale per definire gli ambienti senza limitarne la profondità di visuale e lasciar trasparire la luce.
Dove: Kempten, Baviera, Germania Fonte e foto: Petra Reger Wertvoll Fotograpie
______________________________________ Anna e Marco DMstudio - CASE E INTERNI
Il 13 maggio 2020 è uscito lo schema del decreto legge “Rilancio”, di cui tanto si è parlato e si continua a parlare, che contiene le misure con cui il Governo italiano intende dare risposta al disastro causato dal COVID.
In mezzo ci sono anche alcuni provvedimenti legati al settore dell’edilizia e in particolare al potenziamento di alcune delle detrazioni fiscali già esistenti…ecco le mie riflessioni.
I proclami giunti da più parti su tali misure sono stati:
“ristrutturazioni gratis per tutti”
Che poi chi li ha pronunciati non ha fatto altro che riprendere le parole del capo di governo:
“non si spenderà un soldo per le ristrutturazioni”
Il testo del decreto è di oltre 450 pagine e 256 articoli, ma quelli che interessano le misure per il “rilancio dell’edilizia” sono solo tre.
Art. 128: incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
Art. 128-ter Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile
Art.129 Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19
Me li sono letti attentamente e, al netto del solito e stucchevole linguaggio “legalese” di cui sono infarciti, tutti i proclami di ristrutturazioni gratis mi paiono per lo meno leggermente gonfiati…
Cerchiamo di capire un po’ meglio come sta la situazione.
[NB: io non sono un avvocato. purtroppo per leggere e capire a fondo alcuni passaggi di questo decreto è necessaria una preparazione da avvocato (a causa di molteplici rimandi a varie leggi).
Ne è un esempio la definizione di edificio a cui faremo accenno e che riveste un ruolo fondamentale per comprendere quanto ampie sono le misure previste in questo decreto.
Non per niente tutti gli articoli e i webinar più autorevoli sull’argomento di questo periodo sono stati fatti da avvocati.
È molto triste che l’edilizia sia da molti anni materia più da avvocati che da progettisti…ma tant’è.
Quindi questa è la mia interpretazione di quello che leggo…sperando di venire smentito in toto da qualche bravo avvocato]
Qualche premessa
Giusto per non dire delle cose e poi dovermi rimangiare tutto, ritengo sia giusto fare alcune precisazioni:
Il testo che mi sono studiato è lo schema del decreto. Quello approvato dal governo ma che non è ancora né ufficiale né in vigore, infatti…
Il decreto dovrà passare alle camere, essere discusso e poi approvato e convertito in legge. Durante questi passaggio potranno esserci delle variazioni…(e spesso sono significative)
Molti passaggi sono vaghi e demandati a futuri decreti attuativi. Comunque saranno necessari dei chiarimenti da parte di chi di dovere…che non arriveranno prima che il decreto sia tramutato in legge.
Quindi i tempi sono ancora lunghi per dare un giudizio definitivo.
Vediamo comunque quali sono le misure previste nei tre articoli.
Art. 128: incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
In questo articolo sono contenute tutte le misure legate alle detrazioni fiscali sulla ristrutturazione “potenziate”.
Ci sono tanti aspetti da considerare, io voglio concentrarmi solo su quelli strettamente legati al settore che ci interessa qui: la ristrutturazione di case e appartamenti eseguita dai privati.
Come vedremo a breve, non c’è dubbio che tale decreto punti principalmente all’efficientamento e messa in sicurezza dei condomini e non si interessi molto dei singoli appartamenti…con buona pace di chi voleva fare ristrutturazioni gratis.
Chiarito questo vediamone i contenuti e contemporaneamente facciamo qualche prima riflessione.
Sono quattro le macro-categorie di interventi interessate dalle detrazioni potenziate:
Ecobonus (commi 1, 2 e 3)
Sismabonus (comma 4)
Installazione di sistemi fotovoltaici (commi 5, 6, 7 e 8)
Colonnine elettriche (comma 9)
Prima di vedere i dettagli di ognuno tracciamo le linee generali comuni a tutti (e la differenza con il “vecchio”):
La detrazione è pari al 110% (prima era, a seconda della misura, al 50%, 65%, 70%, 75%, 85%)
Il provvedimento vale per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 (la scadenza dell’ecobonus “normale” è al 31 dicembre 2020, per del sismabonus “normale” è al 31 dicembre 2024)
La detrazione va divisa in 5 quote annuali (per l’ecobonus erano 10 rate annuali, per il sismabonus erano già 5 rate annuali)
Le detrazioni valgono solo per i condomini e per le prime case. Quindi le seconde, terze, quarte, etc. case sono escluse
Ok, questi i dati principali…ma la domanda principale chiaramente è: quali sono le opere che effettivamente possono essere detratte?
Come ti ho anticipato il decreto pone forti limitazioni di intervento, soprattutto per l’ecobonus che era la misura più attesa da parte dei proprietari di casa.
E che li lascerà delusi.
Quindi partiamo con vedere proprio…
Le opere rientrati nell’ecobonus che possono essere detratte al 110%
Come forse sai l’ecobonus è un accrocchio di leggi che si susseguono dal 2006, che ogni anno vengono cambiate/integrate e che devono essere confermate con le leggi di bilancio.
Dopo la prima legge del 2006 si è raggiunto un altro punto importante nel 2013. Da allora le variazioni sono state oggettivamente poche.
Se non hai la più pallida idea di come funzioni l’ecobonus (e le detrazioni fiscali in genere), potrebbe esserti utile un passaggio su questi due articoli che ho scritto tempo fa:
Se dovessi raccontarti tutta la storia dell’orso dall’inizio faremmo notte…
Tornando al nostro decreto legge “Rilancio”, è il comma 1 dell’articolo 128 che mette i paletti sulle opere rientranti nell’ecobonus e la cui detrazione sale al 110%.
Le 3 misure per cui è prevista la detrazione al 110%
interventi di isolamento termico dellesuperfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, […] a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici […] ovvero con impianti di microcogenerazione.
interventi sugli edifici unifamiliariper la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici […] ovvero con impianti di microcogenerazione.
Ti ho evidenziato in neretto i passaggi che nella sostanza fanno piazza pulita del 90% degli interventi di ristrutturazione di interni che ogni anno realizzano i proprietari di casa.
Non voglio tirare fuori adesso statistiche di cui ho già parlato più volte, ma in Italia la maggior parte delle persone vive in città. All’interno di appartamenti dentro i condomini.
Sicuramente c’è una buona parte di persone che vive in ville, villette, case a schiera…ma oggettivamente rappresentano una minoranza (e anche questi in buona parte sono stati esclusi…).
Detto ciò capiamo bene cosa significa quello che abbiamo scritto nell’elenco qui sopra.
Punto a) – isolamento superfici opache
Al punto a) parliamo di isolamento termico degli edifici. Ed in particolare delle cosiddette “superfici opache”. Quindi muri e solai.
Le finestre sono apparentemente escluse da questo bonus al 110% (anche se non è proprio così e lo vedremo più avanti).
Ma il punto centrale che ci interessa è una condizione che viene imposta per accedere alla detrazione del 110%: l’isolamento deve interessante oltre il 25% della superficie disperdente dell’edificio.
Attenzione: parliamo di edificio…non di unità immobiliare.
La definizione di edificio ce la da un’altra legge, il dpr 412/93 (a cui nel decreto rilancio si fa riferimento). All’articolo 1, comma 1 troviamo:
a) per «edificio», un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici;
Questa è una definizione che troviamo nel decreto citato, ma è più o meno identica anche in altre leggi.
Quindi un appartamento non è un edificio…e un appartamento in condominio non potrà mai (o in casi molto rari) interessare più del 25% della superficie disperdente dell’intero edificio.
[Tra l’altro il “25% della superficie disperdente dell’edificio” è un parametro individuato proprio dalla legge sul contenimento dei consumi energetici per porre un limite tra obblighi di interventi più o meno stringenti.]
Detto ciò il risultato è che viene limitata di molto la possibilità di accedere a questo bonus del 110%. Un singolo proprietario di casa che ristruttura il suo appartamento a queste condizioni non riuscirà ad accedervi.
Invece un condominio sì.
L’obiezione potrebbe essere: “ma per isolare in condominio bisogna per forza fare il cappotto, quindi deve intervenire il condominio”.
Non è così: l’anno scorso ho isolato completamente un grande appartamento in condominio intervenendo sulle pareti perimetrali e sul soffitto dall’interno (e senza perdere spazio in casa…).
Proseguendo, all’interno del testo si parla anche dell’ammontare massimo della spesa che può essere detratta, pari a 60.000€ (per unità immobiliare in caso di condomini).
Quindi le somme spese in eccedenza rispetto a queste non vengono detratte al 110%.
Fermo restando che è una somma importante…solitamente per un isolamento si spende molto meno…c’è da evidenziare che nella formulazione “normale” dell’ecobonus 60.000€ sono la detrazione massima, corrispondente al 65% di una spesa complessiva su cui calcolarla, che pertanto risulta essere di oltre 90.000€.
Quindi se detrai al 65% è plausibile che la spesa possa superare i 90.000€, se invece detrai al 110% la spesa diminuisce…
Fatto questo inciso, andiamo oltre.
Punto b) – impianti di climatizzazione centralizzati
Al punto b) il decreto è molto chiaro: si parla di realizzare impianti di climatizzazione centralizzati. Quindi condominiali.
Anche in questo caso quindi il singolo proprietario che ristruttura il suo appartamento è escluso.
Una cosa che salta agli occhi è la “localizzazione” degli interventi che possono accedere al bonus al 110%: solo se sono realizzati sulle parti comuni.
Spieghiamo: un impianto centralizzato è formato da impianti che servono tutti gli immobili (e che quindi sono “parti comuni”); ma è formato anche da tutti quegli elementi che si trovano all’interno dei singoli appartamenti…che non sono comuni ma privati…e quindi sono esclusi da tale bonus.
Verosimilmente se sostituisco un impianto di climatizzazione condominiale dovrò fare interventi anche dentro i singoli appartamenti…
Per quanto riguarda la somma da detrarre, la spesa massima è pari a 30.000€ (per unità immobiliare).
Punto c) – impianti di climatizzazione su edifici unifamiliari
Infine il punto c) è espressamente rivolto ad “edifici unifamiliari”.
Facciamo riferimento alla definizione precedente di edificio e ancora una volta tagliamo fuori tutti gli appartamenti. Ma anche le case a schiera e le bifamiliari…
Tra l’altro in questo caso sono esclusi dalla “detrazione potenziata” tutti gli impianti a metano (invece consentiti per i condomini), a meno che non siano ibridi (cioè con una parte da altre fonti energetiche).
In sostanza vengono promosse principalmente le pompe di calore che, per intenderci, sono i sistemi con cui funzionano i condizionatori.
Chiaramente parliamo di impianti evoluti e non il classico split economico del centro commerciale che ti metti per fare fresco in estate…
Per questi interventi la spesa massima detraibile è di 30.000€.
Queste sono le tre tipologie di interventi rientranti nell’ecobonus e direttamente detraibili al 110%.
Avevo ragione a dire che per chi vuole “ristrutturare la casa gratis” sono un po’ deludenti?
Se hai una villa ti va bene…se hai un appartamento invece…
I paletti messi sono molto rigidi e tagliano fuori gran parte delle abitazioni, a meno che non sia il condominio a fare i lavori.
Insomma il proclamo “ristrutturerete casa gratis” è una bufala.
Detto ciò vediamo altri aspetti interessanti.
Estensione della detrazione del 110% alle altre misure dell’ecobonus
Poco fa abbiamo detto che, ad esempio, la sostituzione degli infissi è esclusa dalla misura potenziata.
Però…se viene fatto l’isolamento delle strutture opache…è possibile detrarre al 110% anche la sostituzione delle finestre.
Infatti al comma 2 dell’articolo 128 viene chiarito che, nel caso in cui si faccia uno degli interventi di cui alle lettere a), b), c) (quelli che abbiamo appena visto), anche tutte le altre opere che eseguite contemporaneamente e che fanno parte di quelle agevolate con l’ecobonus, possono rientrare nella stessa percentuale di detrazione.
Quindi parliamo sostanzialmente di sostituzione infissi, schermature solari e pannelli solari.
Un po’ cervellotico…ma comunque è così.
C’è poi un ultimo paletto da superare per poter sfruttare le detrazioni al 110%. E lo troviamo nel comma 3 dell’articolo 128. Riguarda le:
Prestazioni da raggiungere per accedere al bonus del 110%
Deve esserci un miglioramento di 2 classi energetiche dell’immobile per poter detrarre al 110%.
Miglioramento che deve essere dimostrata con un attestato di prestazione energetica (A.P.E.) pre e post intervento.
Le classi energetiche attualmente normate sono 10. Dalla più alta alla più bassa: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G.
C’è da dire che la maggior parte degli edifici sono tra la classe E e la classe G…quindi solitamente con gli interventi previsti dall’ecobonus (rispettando i parametri di legge) non è un gran problema salire di due classi.
Il problema è che non esistono A.P.E. per i condomini ma solo per le singole unità immobiliari…la gestione di questa cosa non sarà semplice…
C’è una “postilla” a questo comma che però spariglia le carte: se non è possibile salire di due classi energetiche, si può accedere ugualmente alla detrazione del 110% dimostrando che si è raggiunta la massima classe possibile in relazione all’intervento.
E con questo…abbiamo finito con l’ecobonus.
Passiamo al sismabonus, di cui si parla nel comma 4.
Fortunatamente da qui le cose sono più semplici…
La detrazione al 110% per interventi di miglioramento sismico
Ancora una volta non mi sembra il caso di ripetere concetti già espressi. Puoi fare riferimento a questo articolo sul sismabonus che ho pubblicato qualche tempo fa:
Detto ciò la detrazione al 110% viene genericamente estesa a tutti gli interventi classificati dall’ecobonus.
Quindi:
Semplice miglioramento sismico: si passa dal 50% al 110%;
Miglioramento di una classe di rischio: si passa dal 70% al 110%;
Miglioramento di due classi di rischio: si passa dall’80% al 110%;
Miglioramento di una classe di rischio per opere su parti comuni (p.e. strutture dei condomini): si passa dal 75% al 110%;
Miglioramento di due classi di rischio per opere su parti comuni: si passa dall’85% al 110%;
Demolizione e ricostruzione (con criteri antisismici): si passa dal 75%/85% al 110%.
Inoltre viene introdotto il concetto di cessione del credito, ampiamente approfondito negli articoli successivi del decreto: in caso di cessione del credito la detrazione-extra scende dal 110% al 90%.
E anche per il sismabonus è tutto…passiamo alle:
Misure per fotovoltaico e colonnine elettriche
Per il fotovoltaico i commi di riferimento sono i 5, 6, 7, 8.
Qui sono incentivate sia l’installazione dei pannelli fotovoltaici con relativa impiantistica (comma 5) che dei sistemi di accumulo dell’energia (comma 6).
Per quanto riguarda i pannelli:
Detrazione del 110%
La detrazione va divisa in 5 rate annuali
Ammontare massimo delle spese di 48.000€
Limite di spesa di 2.400€ a Kw installato
Il limite scende a 1.600€ a Kw se l’intervento viene classificato come “ristrutturazione edilizia”, “nuova costruzione” o “ristrutturazione urbanistica” (bisogna fare riferimento alle definizioni del Testo Unico dell’edilizia, d.pr. 380/2001)
(Giusto per chiarire: l’installazione dei pannelli fotovoltaici di norma rientrano nell’edilizia libera, quindi non nelle tre categorie qui sopra. Però ci possono essere delle casistiche particolari…)
C’è da evidenziare che prima la detrazione massima era di 48.000€ corrispondente al 50% di una spesa massima di 96.000€.
E inoltre si parla di spesa massima, non per singola unità immobiliare, da ripartire tra gli aventi diritto.
Per quanto riguarda i sistemi di accumulo(comma 6) viene detto che possono essere realizzati insieme ai pannelli o anche dopo. Tutte le detrazioni sono uguali a quelle dei pannelli (che abbiamo appena visto) solo che il limite di spesa per Kw installato è di 1.000€.
Sulle colonnine elettriche (quelle per la ricarica dei veicoli per intenderci) al comma 9 si dice che la detrazione è del 110% da dividere in 5 rate annuali.
Bene…queste sono le misure generali previste dall’articolo 128 del d.l. rilancio per quanto riguarda l’edilizia (e assimilabile).
Prima di passare a crediti di imposta e sconti in fattura, ci sono però altre cose inserite nei commi successivi dell’articolo 128, che ritengo sia utile vedere rapidamente.
Varie ed eventuali
Comma 11…no seconde case
Una persona fisica (come puoi essere tu) che fa gli interventi previsti per l’ecobonus (commi 1-3 dell’articolo 128) su edifici unifamiliari che non siano adibiti ad abitazione principale, non può accedere alla misura del 110%.
In sostanza vengono escluse le seconde case. Se hai la villa al mare non vale…
Però se lo fai esercitando attività di impresa…vale.
Cioè, se sei un’impresa che ristruttura e poi vende, puoi accedere alla detrazione del 110% anche per gli interventi di ecobonus (per il sismabonus non c’è questa limitazione).
Comma 12…cessione del credito e sconto in fattura
Qui viene introdotta questa possibilità…che però viene approfondita nell’articolo successivo (tra poco ne parliamo)
Comma 13…visto di conformità
Chi chiede la detrazione deve ottenere un “visto di conformità” sui dati inseriti nella documentazione con cui attesta il diritto ad accedere alla detrazione.
In sostanza ci vuole qualcuno che dica che non stai dicendo balle.
E questo qualcuno sono commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro.
Comma 15…trasmissione
Naturalmente tutta la documentazione deve essere completamente in regola e non si scampa dagli adempimenti classici dell’ecobonus (trasmissione schede ad enea, pagamenti, produzione e conservazione documentazione, etc.).
Ok…abbiamo veramente finito l’analisi delle misure di detrazione estese al 110%.
So già che per molte persone il sorriso si è trasformato in una smorfia di delusione.
Prima di cedere allo sconforto dobbiamo analizzare l’altra parte delle promesse fatte e che hanno allettato molte persone: la possibilità di cedere la detrazione a terzi o addirittura farsi scontare tutto l’importo speso da chi esegue i lavori.
Già perché uno dei grossi problemi è che molte persone vorrebbero fare una ristrutturazione ma non hanno i soldi…
Art. 128-ter Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile
Partiamo col chiarire un paio di concetti.
Le detrazioni fiscali normalmente funzionano con il criterio di capienza.
Cioè sono uno sconto sulle tasseche devi pagare.
In sostanza se devi pagare 1.000€ di tasse con la detrazione puoi avere uno sconto su tale somma.
Però se la detrazione a cui hai diritto è pari a 1.100€, ne detrai 1.000€, ma i 100€ in più a cui avresti diritto non ti vengono restituiti…semplicemente li perdi. E non puoi utilizzarli gli anni successivi.
Il credito di imposta invece funziona proprio così: se quest’anno devi pagare 1.000€ di tasse e hai un credito di imposta di 1.100€, puoi:
azzerare le tasse di quest’anno e i 100€ che ti avanzano stanno lì da parte e puoi utilizzarli gli anni successivi sempre per diminuire le tasse;
utilizzare solo una parte del credito per abbassare le tasse e riservarti il restante negli anni successivi;
o addirittura chiedere il rimborso del credito di imposta (totale o parziale).
Infatti il credito di imposta non sono altro che maggiori tasse che tu hai già pagato e che lo stato di deve…nella sostanza sei creditore nei confronti dello stato.
Questi due concetti sono importanti per quanto diremo adesso.
Comma 1 – sconto in fattura e cessione del credito
L’articolo 128-ter al comma 1 ci dice che, invece di usufruire direttamente della detrazione, puoi:
Avere uno sconto in fattura, da parte del fornitore (o dell’impresa), pari all’ammontare dovuto. Il fornitore recupera tale somma come “credito di imposta”, che può a sua volta cedere anche a soggetti terzi (come banche o finanziarie)
Trasformare la detrazione in credito di impostacon la possibilità di cederlo ad altri soggetti (ancora banche o finanziarie)
Al comma 3 viene chiarito che:
Il credito di imposta derivante da queste misure va utilizzato solo a compensazione…non puoi chiederlo indietro come per il credito di imposta normale;
Il credito di imposta deve essere utilizzato con la ripartizione annuale delle detrazioni (quindi 5 anni). Quello che “avanza” lo puoi usare negli anni successivi.
Su questo faremo delle riflessioni alla fine perché forse è l’unico passaggio veramente interessante (e meno brutto di come viene dipinto da imprese, professionisti e artigiani).
Però prima torniamo indietro al comma 2 dell’articolo.
Comma 2 – estensione di sconto in fattura e credito di imposta ad altre detrazioni
Il comma 2 ci dice che è possibile trasformare le detrazioni fiscali in credito di imposta (od ottenere lo sconto in fattura) non solo per le misure potenziate al 110%, che abbiamo visto nell’articolo 128, ma anche per:
Le detrazioni maturate per la ristrutturazione della casa (bonus casa)
Le detrazioni maturate per tutte le misure dell’ecobonus
Le detrazioni maturate per le opere di cui al bonus facciate
Spieghiamoci.
Sai che se ristrutturi casa hai diritto alla detrazione del 50% (bonus casa) da ripartire in 10 rate annuale.
Qui ti dicono che invece di fare la detrazione normalmente puoi chiedere lo sconto in fattura o trasformare la detrazione in credito di imposta (e trasferire tale credito a terzi).
E questo vale anche per le misure dell’ecobonus non direttamente inserite nell’articolo 128.
Ad esempio se sostituisci gli infissi hai diritto alla detrazione del 50% (ecobonus), e puoi chiedere lo sconto in fattura o trasformare la detrazione in credito di imposta o trasferire tale credito a terzi.
Quindi una misura a favore di chi si ristruttura la casa finalmente l’abbiamo trovata!
…certo siamo lontani da “ristrutturi casa gratis”…
Art.129 Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19
Questo è l’ultimo articolo di interesse.
Qui non c’è niente di molto diverso da quanto abbiamo visto nell’art. precedente…semplicemente viene chiarita la possibilità di cessione del credito, anche parziale, a banche e finanziarie.
Un paio di riflessioni
Chiudiamo questo lungo articolo con qualche riflessione…
1 – chi deve ristrutturare casa (e non ha una villa) è sostanzialmente escluso da queste misure
Come abbiamo già detto più volte la realtà dei fatti si scontra in modo crudo con i proclami e le speranze che avevano acceso in molti.
In questi giorni sono stato contattato da varie persone che volevano più informazioni su queste “detrazioni fiscali potenziate”…
…il leit motiv era: “se le cose stanno veramente così rivoluziono casa”.
Oggettivamente già dalle prime indiscrezioni che erano trapelate nei giorni scorsi mi sembrava che i proclami del governo fossero esagerati. Ora ne abbiamo conferma.
Purtroppo molte aspettative andranno deluse.
Infatti siamo di fronte a misure che privilegiano gli interventi su edifici interi e non su singole unità immobiliari.
Personalmente ritengo sacrosanto e prioritario l’intento di promuovere finalmente una seria riqualificazione dei condomini, senza fermarsi al solo lato estetico, come è stato fatto con il bonus facciate.
Avevo espresso questo mio pensiero proprio nell’articolo che ho dedicato al bonus facciate e che puoi trovare qui:
C’è poi da spendere due parole su sulla questione dello sconto in fattura e della cessione del credito.
Diamo per scontato che uno sconto in fattura del 100% è di per sé irrealizzabile per evidenti motivi.
Un’impresa (o un fornitore) le cui entrate sono date principalmente dall’esecuzione di opere edili ed impiantistiche, non può permettersi di scontare a tutti il 100% di quanto dovrebbe fatturare. Anche a fronte di un credito di imposta acquisito.
Gli stipendi deve continuare a pagarli e il materiale a comprarlo.
Certo c’è da dire che le opere per cui è previsto lo sconto in fattura del 100% non costituiscono la totalità di quelle che un’impresa esegue.
Ad esempio, parallelamente all’isolamento delle pareti, saranno verosimilmente necessarie altre opere, per le quali il committente non può chiedere lo sconto in fattura del 100%…
Quindi un’impresa potrebbe ipoteticamente compensare parte dello sconto con i guadagni derivati da quelle opere (anche se abbiamo visto che lo sconto in fattura è esteso a tutte le opere detraibili, seppur con percentuali minori).
…ma a prescindere da queste riflessioni ritengo che lo sconto in fattura del 100% non sia una soluzione sostenibile, soprattutto a fronte della dimensione e della forza finanziaria di imprese e artigiani che lavorano nel settore delle ristrutturazioni.
Qui però viene in soccorso la cessione del credito. Questo è il passaggio che potrebbe far funzionare il tutto.
E a cui tra l’altro possono accedere non solo i committenti ma anche le imprese (girando il credito maturato dallo sconto in fattura).
Infatti intervengono soggetti quali banche e finanziarie che:
Sono delle potenze economiche
Hanno interessi in molteplici settori, non solo in quello edile
Quindi potrebbero trovare convenienza a caricarsi questi crediti, con cui andare a coprire tasse derivate da tutte le attività che svolgono.
E il fatto che la detrazione sia al 110% potrebbe incentivare ulteriormente la cosa: quel 10% in più rispetto a quanto speso effettivamente, potrebbe essere il margine di banche e finanziarie.
Certo c’è la necessità di trasparenza e di controllo sui conti…abbiamo visto che è stato introdotto il soggetto che verifica questi aspetti, ma personalmente ritengo che ci sia ancora un grande punto interrogativo su tale aspetto.
3 – i tempi
C’è un’ultima riflessione da fare: i tempi previsti nel decreto.
Il bonus del 110% vale per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Sono solo 18 mesi.
Un periodo congruo per interventi già “on the road”. E potrebbe essere congruo anche per interventi di ristrutturazione di appartamenti (che però abbiamo visto essere esclusi), di edifici unifamiliari o piccoli condomini.
Ma per opere condominiali o per interventi che richiedono procedure edilizie complesse (come il permesso di costruire) non sono affatto tempi congrui.
Per approvare i lavori condominiali ci vogliono mesi su mesi di assemblee. Più i tempi di progettazione, recupero delle offerte, preparazione e presentazione delle pratiche edilizie, approvazione (nel caso in cui sia necessaria).
E proprio le pratiche edilizie più complesse, come quelle di permesso di costruire, ci mettono anche più tempo per essere approvate (personalmente la mia esperienza è stata sempre di almeno un anno da quando iniziano i contatti con i clienti).
Invece i tempi dati dal decreto sono stretti…troppo stretti…e costituiscono una grossa incognita per chi deve fare l’intervento.
Se i lavori finiscono dopo il 31 dicembre 2021 che si fa? Niente bonus del 110%? Niente credito di imposta da cedere?
In Italia, se si vuole promuovere interventi importanti, bisogna dare i tempi giusti.
Tra l’altro siamo ancora molto indietro nell’iter: abbiamo un decreto, ma non c’è la legge e non ci sono i decreti attuativi.
In più ci saranno molte domande da porre prima di partire e a cui qualcuno dovrà dare risposta…
Insomma: se so vuole dare forza a queste misure, così come sono attualmente, 18 mesi sono un periodo troppo breve.
Ci sarebbero da fare tante altre riflessioni, decisamente più complesse di quello che ci siamo detto qui.
Lascio ad altri più competenti di me l’arduo compito e mi fermo qui.
Anche perché stiamo parlando di uno schema di decreto…il testo definitivo dovrebbe essere pubblicato in gazzetta lunedì 18 maggio 2020.
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In questi ultimi due mesi il simbolo dell’arcobaleno ci ha accompagnati in tanti luoghi, sulle finestre e sui terrazzi, in televisione sui giornali. L’arcobaleno è uno dei fenomeni più belli, ma anche più transitori della natura. Porta speranza, gioia e felicità – e poi, così come appare, scompare. C’é chi ha pensato di fissarlo su una tovaglia. Bellissima!
Una tovaglia incorniciata da un colorato Trompe L’Oeil di un arcobaleno smerlato, è come il desiderio di creare qualcosa di universale e magico, che non svanisce quando la pioggia si ferma. Sicuramente è una tovaglia che cattura in modo permanente la magia dell’arcobaleno, portando la luce e la gioia sul tavolo.
Sono sempre una grande fan dei tessili – dalle tovaglie alle coperte, dai cuscini ai centrini, dalle lenzuola agli asciugamani – perché ci aiutano a cambiare subito l’atmosfera delle nostre case.
Rendere speciale ogni pasto al palato e alla vista, è tra le sfide più stimolanti della quotidianità. Certo con una tovaglia così è facile trasformare il tuo tavolo da pranzo in un luogo speciale, perfetto per intrattenere o dare un tocco in più ai pasti in famiglia.
L’allestimento di queste immagini è molto elegante e cerimonioso. Penso che con una tovaglia così colorata e particolare si possa giocare anche con la semplicità e donare uno stile più rilassato.
Come?
– mettendo a tavola fiori di campo {il mese di maggio è il momento giusto per raccoglierli} anziché mazzi “preconfezionati”
– usando bicchieri e piatti dello stesso colore – sfoggiando vettovaglie moderne, dalle forme più lineari
C’é solo un errore da evitare:
– non creare confusione apparecchiando con piatti spaiati, bicchieri uno diverso dall’altro.
Studio Edwards progetta Base Cabin, un rifugio mobile interamente realizzato in legno da trasportare ovunque.
Questa micro casa su ruote ha un design contemporaneo e minimalista, che si ispira alla tradizionale cabina A-Frame e all’iconico Airstream. A differenza dei tradizionali caravan, Base Cabin si caratterizza per efficienza e design. La gomma nera conferisce alla struttura un’estetica omogenea e la rende anche resistente alle intemperie.
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Base Cabin nasce con lo scopo di offrire un modo unico per viaggiare e godersi il tempo lontano dalla quotidianità.