L’Ecobonus 110 è una detrazione fiscale applicabile ai lavori di ristrutturazione volti alla riqualificazione energetica con una detrazione al 110%. Tanti ancora i punti da chiarire. Vediamo un esempio che riguarda una villetta a schiera.
E’ ormai consuetudine ricevere dei chiarimenti periodici sull’applicabilità del cosiddetto Ecobonus 110 (conosciuto anche come Superbonus), una forma di detrazione fiscale che ha rappresentato la grande novità dello scorso anno, e nata in risposta alla crisi generata dallo stop del settore edilizio durante il periodo di lockdown.
L’Ecobonus 110 si distingue dalle altre forme di detrazione fiscale attualmente disponibili – pensiamo ad esempio al classico Ecobonus con detrazione al 50 o 65% (facilmente conseguibile anche con interventi che non presentano vincoli complessi, come nel caso in cui si decida di optare per l’isolamento dell’intercapedine in edificio autonomo o all’interno di un complesso condominiale), ma anche al Bonus facciate o al Sismabonus – per la possibilità di garantire dei lavori di ristrutturazione volti alla riqualificazione energetica, praticamente a costo zero, considerando appunto la detrazione al 110%.
La problematica relativa a questo bonus sta, però, nella sua effettiva realizzazione, che passa attraverso vari step e paletti normativi (il principale è l’ormai noto superamento delle due classi energetiche grazie agli interventi messi in atto), oltre ad interpretazioni spesso poco chiare e che nel corso dei mesi hanno portato alla richiesta di sempre maggior chiarimenti per casi specifici.
Anche per questo si richiede sempre di affidarsi, per la realizzazione del progetto, a tecnici competenti in materia e che sappiano dire con chiarezza quali interventi possono essere utili alla riqualificazione dell’edificio stesso, e nel contempo essere funzionali alla richiesta di questo bonus agevolato.
Ecobunus 110, il caso delle villette a schiera
In quest’ultimo caso che vi presentiamo vi è una richiesta fatta pervenire all’Agenzia delle Entrate, riguardo l’applicabilità dell’Ecobonus 110 per lavori realizzati su villette a schiera.
Nella fattispecie, la richiesta di chiarimento riguardava una serie di interventi da realizzarsi su una villetta a schiera, situata all’interno di un residence; alla villetta era possibile accedere attraverso un passo carrabile privato, che è comune a più abitazioni.
Quel che si è chiesto è la fattibilità di poter effettuare interventi di riqualificazione e poter successivamente richiedere la detrazione fiscale al 110%.
L’Agenzia delle Entrate per rispondere al quesito, chiarisce che la possibilità di richiedere l’Ecobonus 110 è vincolata, oltre alle note questioni riguardanti la classificazione energetica, al conseguimento di due punti fondamentali:
- l’edificio deve avere una sua indipendenza funzionale;
- vi deve essere un accesso autonomo dall’esterno.
Considerando il caso della nostra villetta a schiera potremmo, quindi, dire che il primo punto è sicuramente rispettato, ma è importante capire meglio cosa si intende per “accesso autonomo”, che è il secondo punto in questione.
Già nello scorso mese di Agosto 2020, con un decreto interministeriale, si è parlato tra le altre cose proprio della termatica relativa all’accesso autonomo, dando poi ulteriori chiarimenti relativi alla sua definizione nella Legge di conversione di questo decreto, presentata ad Ottobre.
Leggendo il testo si arriva ad un punto nel quale si definisce l’accesso autonomo dall’esterno come: “un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.”
Quindi potremmo parlare, per un generico immobile, di accesso autonomo dall’esterno quando si accede:
- direttamente da una strada, che sia pubblica, privata
- da un passaggio comune ad altri edifici, come nel caso di un classico cortile;
- da un terreno di uso comune, quindi non esclusivo;
- da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.
Chiarito questo concetto possiamo dire che per il caso della villetta a schiera, l’accesso autonomo si ha nel caso in cui:
- si trova in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si accede dall’area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto;
- il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti sono di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari.
Di conseguenza, poiché la villetta del nostro caso è situata in un residence con accesso da passo carrabile comune, e dotata di proprio tetto, di giardino autonomo, di portone d’ingresso, numero civico e parcheggio, si può affermare che è possibile eseguire al suo interno i lavori necessari per riqualificare l’edificio e richiedere successivamente l’Ecobonus 110.